Il "Credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS)" è una misura agevolativa sotto forma di credito d’imposta. È riconosciuto per gli investimenti realizzati nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) che rientrano nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare l'articolo 14, e si applica a investimenti in nuovi macchinari, impianti, attrezzature, acquisto di terreni e immobili strumentali.
L’intensità massima di aiuto concedibile può raggiungere fino al 25 % nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE della regione Lazio di cui alla classificazione NUTS LAZ5-LAZ6-LAZ7 (ITI44 e ITI45). Nelle restanti “aree c)” l'intensità massima applicabile è pari al 15%. Alle predette intensità, può essere riconosciuta una maggiorazione del 10% o del 20%, rispettivamente per investimenti realizzati dalle medie o dalle piccole imprese. Di un’ulteriore maggiorazione del 5% possono beneficiare gli investimenti contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024 (regolamento STEP). Il credito d’imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2026 - 2027 - 2028. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Gli investimenti sono realizzabili sino al 31 dicembre 2028. Il periodo di vigenza del regime è fino al 31.12.2028.